TESTIMONIANZA
“La scienza della memoria del testimone sta al processo penale come la biologia sta alla medicina”
“La scienza della memoria del testimone sta al processo penale come la biologia sta alla medicina”
Il nuovo provvedimento previene le errate identificazioni richiedendo procedure di line-up scientificamente fondate che includono 4 principi base:
L'utilizzo della tecnica del “doppio cieco”. Ciò significa che il funzionario che conduce la procedura di riconoscimento non deve essere a conoscenza dell'identità del sospetto, al fine di prevenire la suggestione del testimone.
Informare il testimone oculare che il colpevole può essere presente o meno nel line-up.
Scegliere i cosiddetti “birilli“ da inserire nel line-up in modo tale che corrispondano alla descrizione del testimone oculare dell'autore del reato.
Documentare il livello di fiducia del testimone oculare immediatamente dopo l'identificazione.
Fonte: Innocence Project
La AICPF esprime alcune preoccupazioni per quanto riguarda la grande variabilità dei quesiti che vengono posti all’esperto in tema di minori testimoni e presunte vittime in procedimenti penali. A fronte di un’omogeneità dei quesiti che il magistrato pone al perito per valutare l’imputabilità di un soggetto adulto (capacità di intendere e di volere al momento del fatto, pericolosità sociale e capacità di stare in giudizio), in merito ai quali sussiste un sostanziale consenso da parte della comunità scientifica di riferimento, nell’ambito delle valutazioni inerenti il minore testimone gli esperti si trovano confrontati con un’ampia gamma di quesiti che variano a seconda del magistrato, del tribunale e dell’area geografica, senza che siano avvenuti i necessari preliminari chiarimenti riguardo gli ambiti di pertinenza entro i quali si deve svolgere l’indagine psicologica richiesta la quale per legge dovrebbe rivolgersi alla valutazione della capacità di rendere testimonianza.